Decreto Italia

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L’AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO ORA È POSSIBILE ANCHE IN AGENZIA PRATICHE AUTO

Il Decreto 19 Maggio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2022) introduce una sostanziale semplificazione nella procedura di aggiornamento della carta di circolazione per l’installazione di sistemi ruota diversi da quanto previsto in origine, permettendo di fatto la trascrizione a libretto del nuovo sistema ruota anche presso le agenzie di pratiche auto.

In sostanza, l'automobilista non sarà più tenuto obbligatoriamente a recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione ma potrà semplicemente recarsi presso una delle molte agenzie di pratiche auto abilitate all’attività.

 

COME CAMBIA NELLA PRATICA LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

Come avveniva in precedenza, l’utente finale dovrà recarsi presso uno dei gommisti autorizzati per l’installazione del sistema ruota omologato.

Una volta eseguita, il gommista sarà tenuto a consegnare la seguente documentazione:

  • COC (Certificato di Conformità) del costruttore del sistema ruota omologato
  • Documento di omologazione sistema ruota completo dell’ambito d’impiego
  • Nuova dichiarazione di corretto montaggio (la principale variazione, dato che il modulo da compilare per il gommista non sarà più l’allegato E del DM n.20 10/01/13 ma l’allegato B scaricabile a questo link

 

Se il sistema ruota installato ha misure diverse da quanto previsto in origine dal libretto dell’auto, l’automobilista ora ha due opzioni: entro 30gg dall'installazione può scegliere se

  • recarsi presso un'agenzia di gestione pratiche auto

  • presentare una domanda di aggiornamento della carta di circolazione (corredata di tutta la documentazione sopra indicata) all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente nel territorio in cui ha sede il gommista che ha installato i cerchi

 

La nuova procedura semplifica in maniera importante l’iter di registrazione del sistema ruota e abbatte una barriera burocratica per la vendita dei cerchi aftermarket in Italia.

 

 

 

 

>> Link al nuovo Decreto del 19 Maggio 2022 <<

 

  


  

9 risposte riguardo il Decreto Ruote

  

1. Quando è entrato in vigore il Decreto Ruote?

 

Il Decreto Ruote (D.M. 20 del 10 Marzo 2013) è diventato operativo il 1 Ottobre 2015, e permette di installare unicamente cerchi per auto omologati NAD (omologazione italiana) o UN/ECE 124 (omologazione europea).

  

2. Cos’è il sistema ruota?

 

Il sistema ruota è una ruota diversa dalle ruote originali o da quelle sostitutive della casa costruttrice. Il sistema ruota può essere considerato singolarmente o insieme allo pneumatico, viti o dadi di fissaggio, adattatori o distanziali.

  

3. Quali ruote possono essere vendute?

 

A partire dall’1 Ottobre 2015, in Italia possono essere vendute solo ruote omologate. L’omologazione richiesta è quella europea UN/ECE n°124 o quella italiana secondo il D.M. n°20 (NAD). Le ruote certificate secondo il regolamento europeo o italiano, sono le uniche che possono essere vendute e installate sugli autoveicoli. L’omologazione UN/ECE n°124 impone che le ruote abbiano le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, viceversa le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto.

  

4. Come si capisce se una ruota è omologata NAD o ECE?

Le dimensioni delle ruote omologate UN/ECE n°124 devono essere le stesse previste dai costruttori auto di primo impianto. Al contrario, le ruote omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD) possono avere misure anche differenti dall’originale ed offrono l’ulteriore vantaggio di fare le cosiddette "trasformazioni”: la possibilità di montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto a libretto, compreso l'inch-up. Le ruote omologate ECE possono quindi essere montate su un numero limitato di auto, mentre le ruote speciali NAD, avendo un ambito d’impiego molto allargato, possono coprire un ampio numero di auto dando la possibilità all’appassionato di poter trovare almeno una ruota per equipaggiare la propria auto 

Secondo entrambi i regolamenti, le ruote devono riportare visibile sul cerchio (a ruota montata sull’auto) il numero di omologazione. Nel caso di ruote ECE il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre per nel caso delle ruote NAD c’è l’ulteriore possibilità di applicare uno speciale adesivo anti contraffazione.

  

5. Cosa deve fare il gommista?

 

Dal 1 ottobre 2015, nel caso di ruote NAD è obbligatoria la consegna da parte del gommista del certificato di conformità rilasciato (unitamente all’ambito d’impiego correlato) e della dichiarazione di corretta installazione (allegato B). Nel caso invece di ruote omologate UN/ECE °124 il rilascio dell’allegato B non è obbligatorio, è altresì consigliata la consegna dell’ambito di impiego ECE, al fine di evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza fra auto e sistema ruota previsto per la stessa.

  

6. Cos’è "l’ambito d’impiego"?

 

"L’ambito di impiego" è il documento che contiene tutte le informazioni dettagliate circa la vettura e le varie motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte quelle condizioni e note necessarie per istallare correttamente la ruota omologata a cui si riferisce e che è reso disponibile dal costruttore del sistema ruota omologato.

  

7. Si possono montare ruote di misure diverse rispetto a quanto riportato nel libretto? E qual è il percorso da fare per installare una ruota di diametro diverso?

 

È possibile montare delle ruote, purché omologate NAD, di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questa pratica, definita trasformazione, è un vantaggio che da l’omologazione NAD e non vale per le ruote omologate ECE. Il Decreto infatti permette l’installazione di “ruote speciali” con diametri diversi da quelli originari a condizione che la combinazione cerchio/misura scelta sia stata omologata e che riporti in maniera visibile a pneumatico installato il numero di omologazione NADxxxx. Il secondo requisito necessario è che l’auto rientri all’interno del cosiddetto “ambito di impiego” del sistema ruota omologato, ovvero che faccia parte della lista delle auto per cui la ruota è stata omologata.

Così come succede per il cosiddetto “inch up”, ovvero il montaggio di ruote di diametro superiore rispetto a quanto riportato da libretto, per alcuni casi riportati sempre all’interno degli ambiti d’impiego della ruota in esame, è possibile anche l’installazione di diametri inferiori, a condizione che esistano sul mercato pneumatici omologati di tale dimensione che rispettino quanto previsto dagli ambiti d’impiego.

I gommisti più preparati possono occuparsi anche della gestione burocratica della trasformazione, completando per conto dell'automobilista l'aggiornamento della carta di circolazione presso l'agenzia pratiche auto o l'Ufficio della Motorizzazione Civile di compentenza, offrendo così al privato un servizio "chiavi in mano" dalla scelta iniziale di cerchi e pneumatici omologati fino alla riconsegna del mezzo trasformato e in ordine dal punto di vista documentale.


Montare cerchi di misura differente dall'originale è semplice! Scopri di più >> https://www.mswwheels.com/it/si-ma-i-cerchi/4986-montare-cerchi-piu-grandi-con-l-inch-up-si-puo

 

8. Per l’aggiornamento della carta di circolazione occorre il nulla osta della casa auto?

 

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9. A cosa vanno incontro coloro che non rispettano le norme dettate dal decreto?

 

Vendere ed acquistare cerchi non omologati, dopo il 1 ottobre, significa violare una norma nazionale a tutela della sicurezza stradale con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Questo vale infatti sia per il consumatore finale che acquista cerchi non omologati, sia per il negoziante che li vende.
L’Art. 77, comma 3-bis del Codice della Strada infatti prevede una sanzione amministrativa - da euro 164 a euro 663 - per chi importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione. E’ inoltre previsto il sequestro e confisca del componente anche se installato.
Art. 180, commi 7 e 8 prevedono la sanzione amministrativa - da euro 41 a euro 169 - per l’assenza a bordo della dichiarazione dell’installatore sul corretto montaggio (allegato E) e del certificato di conformità. Inoltre, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, presso gli uffici della polizia richiesta per l’esibizione dei documenti e/o per informazioni è punita dalla legge con una ammenda da euro 419 a euro 1.682.
Art. 78, commi 3 e 4 prevede una sanzione amministrativa - da euro 422 a euro 1.695 - per mancato aggiornamento della carta di circolazione e conseguente ritiro della carta di circolazione.